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DECRETO-LEGGE
27 maggio 2005, n 86 |
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Misure urgenti di
sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni
di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio. (GU n. 124 del 30-5-2005) |
testo in vigore dal: 31-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere ilparticolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttoridi immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gliaffari regionali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art.1. Finalità 1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia dieuro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, conle modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comunidi cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettatia procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprionucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e cheinoltre: a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti adaccedere alla locazione di una nuova unità immobiliare; b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data diesecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensionedella procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80,comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successividifferimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui allalettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto; c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dalMinistero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del2000, e successivi differimenti e proroghe. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti dicui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle areemetropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste,nonche' nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti. 3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1,alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento diinterventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggisperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità dialloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 dimaggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente aisoggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalitàda definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decretodel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decretoprevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesacon la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessatidagli interventi. Art. 2.Contributi 1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, e' assegnatoa ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensidell'articolo 3. 2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore,in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, a terminedell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata dialmeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possessodi apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuariodell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, e' tenuto arilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientronella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazionedeve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti daldecreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269; b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in caricoai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il propriodomicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere inpossesso di apposita dichiarazione, che il proprietario ol'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, e'tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivorientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione didomicilio deve essere effettuata successivamente alla data del30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data dicomunicazione di nuova elezione di domicilio alla competenteautorità comunale. 3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità dierogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comunidi cui all'articolo 1, comma 2. 5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a penadi decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti daiconduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza dellecondizioni ivi previste. Art.3.Misura del contributo 1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cuiall'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cuiall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorseassegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nellamisura di 10.000 euro. 2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cuiall'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cuiall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto, nel limite delle risorseassegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nellamisura di 5.000 euro. Art.4.Rilascio degli immobili 1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2,comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cuiall'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbianorichiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensidell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esuccessivi differimenti e proroghe, non fanno venire menol'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatoreper lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al terminedel nuovo contratto. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazionipervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni dicui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero diprocedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori dicui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400. 3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2,effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore diavvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cuiall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e'differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi dellepredette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005. 4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicataalla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avvisodi ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente,ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario chene redige processo verbale. 5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficialegiudiziario, danno immediata comunicazione al locatore delladichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli attidella procedura. Art.5.Disposizioni di bilancio 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sonoapportate le occorrenti variazioni di bilancio. 2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2,ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sonoconsiderati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dicui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cuiall'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, e'immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, peressere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3,per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3. Art. 6.Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 2005